Art. 223
RegolamentoCapo IV

Art. 223

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In vigore dal 20 mag 1926
Le colonie agricole debbono essere possibilmente ordinate secondo il sistema della distribuzione degli assistiti in piccoli gruppi, organizzati sul tipo della famiglia, affidati a coppie di piccoli coltivatori preferibilmente senza figli propri, e sottoposti alla continua vigilanza di un medico e delle visitatrici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-223