RegolamentoCapo IV

Art. 227

In vigore dal 20 mag 1926
Le occupazioni ricreative non debbono tradursi in movimenti esagerati o giuochi sconnessi e indisciplinati, nè d'altra parte esser tali da immobilizzare lungamente il fanciullo e sottrargli ogni libertà ed iniziativa, ma debbono prevalentemente consistere in giuochi istruttivi e composti, liberi o a comando, in occupazioni manuali diverse dalle ordinarie, utili agli organismi dei ricoverati e all'ordinamento dell'istituto, in letture varie, isolate o collettive, in conferenze degl'insegnanti o istitutori, possibilmente illustrate da proiezioni, in passeggiate igieniche e istruttive fuori dell'istituto e in altri simili passatempi educativi e disciplinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-227

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