RegolamentoCapo IV

Art. 228

In vigore dal 20 mag 1926
L'educazione fisica deve svolgersi mediante esercizi naturali, semplici, ad effetto fisio-psichico, graduati e facilmente individualizzabili. Vanno esclusi gli esercizi atletici o acrobatici o che comunque richiedano l'impiego di un notevole concorso di forze muscolari. Gli esercizi debbono essere prevalentemente informati ad un criterio igienico sanitario e adattati, più che alla classe, all'età, al sesso, alle attitudini e alla costituzione fisica degli alunni. A tal uopo, in ogni istituto devesi annualmente procedere, in base a norme stabilite dall'Opera Nazionale, alla valutazione fisica dei singoli ricoverati e classificare i ricoverati medesimi, secondo i risultati della detta valutazione, in deboli, normali e forti. Gli esercizi fisici debbono essere applicati, graduati e adattati individualmente, in maniera da migliorare i deboli, rafforzare i normali, perfezionare i forti, stimolare in tutti il sentimento dell'emulazione. Gl'insegnanti delle scuole interne, nel procedere alla distribuzione del lavoro intellettuale, debbono tener conto della valutazione fisica dei singoli alunni.
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