RegolamentoCapo IV

Art. 230

In vigore dal 20 mag 1926
Ogni ricoverato dev'essere, per quanto sia possibile, avviato a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini, alle sue inclinazioni, alle sue condizioni fisiche e agli studi da lui compiuti, tenendo anche conto delle condizioni del locale mercato di lavoro. A tal uopo, ogni istituto deve disporre di svariati laboratori interni o esterni, in modo che ciascun ricoverato abbia la possibilità di sperimentare vari mestieri, prima di determinarsi definitivamente. In ogni caso la scelta definitiva del mestiere o della professione dev'essere assolutamente spontanea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-230

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