Regolamento›Titolo VI
Art. 235
In vigore dal 20 mag 1926
In quei Comuni nei quali non siano disponibili assistenti sanitarie visitatrici d'igiene materna e infantile, diplomate dalle scuole professionali di puericultura, e fino a quando non sarà possibile disporre di tali assistenti visitatrici, l'attuazione dei compiti ad esse attribuite dal presente regolamento per l'assistenza della maternità e della prima infanzia potrà essere affidata dai Comitati di patronato e dalle singole istituzioni di assistenza a levatrici diplomate dalle scuole di ostetricia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-235