Regolamento›Titolo VI
Art. 236
In vigore dal 20 mag 1926
Sono dispensati dai concorsi di cui all' del presente regolamento i direttori sanitari e i medici che siano stati già nominati in seguito a regolare concorso, o che, pur avendo conseguito la nomina senza concorso, abbiano prestato per non meno di cinque anni, alla data di pubblicazione del presente regolamento, opera ininterrotta nell'istituto, salvo che questi, a giudizio dell'amministrazione, siano riconosciuti non idonei all'ufficio coperto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-236