Regolamento›Capo IV
Art. 231
In vigore dal 20 mag 1926
Ai ricoverati che abbiano compiuto il necessario periodo di tirocinio professionale devesi attribuire, se occupati in laboratori interni, una quota degli utili ricavati dal prodotto del loro lavoro.
Qualora i ricoverati siano occupati in laboratori od officine esterne, l'amministrazione dell'istituto di ricovero deve curare che i salari loro assegnati, dopo il periodo di tirocinio, non siano inferiori a quelli correnti sul mercato locale.
Le quote di compartecipazione agli utili o i salari spettanti a ciascun ricoverato devono essere depositati presso una cassa postale di risparmio, mediante libretto individuale, da consegnare, secondo i casi, all'esercente la patria potestà o al ricoverato medesimo, al momento della dimissione di quest'ultimo
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