Regolamento›Capo IV
Art. 230
149 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Ogni ricoverato dev'essere, per quanto sia possibile, avviato a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini, alle sue inclinazioni, alle sue condizioni fisiche e agli studi da lui compiuti, tenendo anche conto delle condizioni del locale mercato di lavoro.
A tal uopo, ogni istituto deve disporre di svariati laboratori interni o esterni, in modo che ciascun ricoverato abbia la possibilità di sperimentare vari mestieri, prima di determinarsi definitivamente.
In ogni caso la scelta definitiva del mestiere o della professione dev'essere assolutamente spontanea.
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