Regolamento›Capo IV
Art. 224
In vigore dal 20 mag 1926
Gl'istituti indicati nei precedenti articoli devono essere ordinati in maniera da assicurare possibilmente ad ogni ricoverato la sanità fisica e psichica e in tutti i casi l'istruzione elementare di grado preparatorio, inferiore e superiore, l'istruzione professionale e l'avviamento a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini.
L'ordinamento disciplinare educativo e l'abituale comportamento del personale di direzione, educazione, assistenza e vigilanza, nei riguardi dei ricoverati, devono essere scevri da ogni asprezza o severità sistematica ed informati al principio che gli educatori debbono sopra tutto mirare alla conquista della fiducia, della stima e dell'affetto dei singoli ricoverati.
Sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella privazione degli alimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-224