Regolamento›Capo III
Art. 215
114 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le sale destinate nei singoli reparti alla degenza degli infermi devono essere preferibilmente divise in compartimenti.
Tale divisione dev'essere sempre attuata per gl'infermi gravi o affetti da malattie contagiose, mentre il ricovero in sale comuni è consentito soltanto per gl'infermi non gravi e non contagiosi.
Ogni sala comune non deve contenere più di sei letti. Ogni letto deve disporre almeno di trentacinque metri cubi d'aria e tra un letto e l'altro della stessa fila dev'esservi un intervallo di almeno un metro.
I cessi debbono essere separati dalle sale di degenza per mezzo di corridoi bene aereati.
Le sale comuni devono inoltre essere provviste di prese d'acqua per il lavaggio dei pavimenti e di un impianto per distribuzione di acqua calda e fredda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-215