Testo UnicoCapo V

Art. 26

(Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

In vigore dal 19 mar 1926
I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-26

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