Testo Unico›Capo V
Art. 29
(Art. 22 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
Per i servizi già esercitati direttamente dalle provincie queste debbono entro un anno dalla pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, deliberare circa il modo di esercizio.
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