Testo Unico›Capo V
Art. 31
(Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).
In vigore dal 19 mar 1926
È data al Governo del Re la facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'interno
Federzoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-31