Testo UnicoCapo V

Art. 31

(Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

In vigore dal 19 mar 1926
È data al Governo del Re la facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per l'interno Federzoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-31

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