Testo UnicoCapo V

Art. 28

(Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 19 mar 1926
L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme è con le garanzie stabilite dal presente testo unico ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo. Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.
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