Testo UnicoCapo V

Art. 25

(Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 19 mar 1926
Quando i comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all' devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari. Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità, degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo