Testo UnicoCapo II

Art. 10

(Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 19 mar 1926
L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in conformità delle disposizioni del presente testo unico deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-10

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