Testo UnicoCapo II

Art. 15

Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103. e 13 del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3047

In vigore dal 19 mar 1926
Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell', nonché tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale. L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall' e la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa. Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica. Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-15

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