Testo Unico›Capo III
Art. 19
(Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, eart. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).
In vigore dal 19 mar 1926
Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.
Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.
Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell', saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.
Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.
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