Testo Unico›Capo IV
Art. 22
(Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.
L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'.
Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra provincie, o fra comuni e provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-22