Testo Unico›Capo III
Art. 17
(Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.
Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.
Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.
Il prefetto può annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-17