Testo Unico›Capo IV
Art. 21
(Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra comuni, fra provincie, e fra provincie e comuni, anche se questi appartengono a provincie diverse.
A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle forme dell' e dopo la procedura di cui al successivo , i singoli consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.
Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell', il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall', sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.
Nel caso di consorzio fra provincie e comuni le deliberazioni dei comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum.
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