Testo Unico›Capo III
Art. 17
17 / 31(Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.
Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.
Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.
Il prefetto può annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-17