Testo Unico›Capo I
Art. 8
(Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103).
In vigore dal 19 mar 1926
Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.
Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-8