Testo Unico›Capo I
Art. 6
(Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
In vigore dal 19 mar 1926
La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.
Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico.
La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.
Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme col bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-6