Testo UnicoCapo I

Art. 4

(Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 19 mar 1926
La direzione dell'azienda è affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale. Il direttore è, di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-4

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