Testo Unico›Capo I
Art. 9
Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103
In vigore dal 19 mar 1926
Non possono essere nominati direttori nè impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, nè i loro parenti fino al terzo grado; nè possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-9