StatutoCapo X

Art. 46

In vigore dal 7 feb 1925
Le punizioni che le Autorità Accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica sono: 1. Ammonizione, 2. Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami; 3. Interdizione temporanee da uno o più corsi sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi; 4. Sospensione da una o più sessioni di esami; 5. Esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami. La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave. Per mancanze lievi si dà l'ammonizione che viene direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe. Per le mancanze grevi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al n. 5 il Rettore deferisce lo studente al Senato accademico. Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico. Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore. Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare. Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine. Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito. Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Università.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-46

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