Statuto›Capo IX
Art. 42
In vigore dal 7 feb 1925
I professori, gli impiegati e i salariati di ruolo saranno, dal momento della loro assunzione in servizio, iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; ad essi ed alla loro famiglia spetterà il di ritto di pensione e di indennità stabilito dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.
Il contributo, che a norma delle leggi suddette è a carico del personale, sarà corrisposto mediante ritenuta rateale sullo stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-42