Statuto›Capo X
Art. 44
In vigore dal 7 feb 1925
La diligenza dello studente è accertata dagli insegnanti ufficiali o dai liberi docenti nel modo che essi credano migliore.
L'insegnante ha diritto e dovere di assicurarsi del profitto, con esercizi o con interrogazioni nella misura e nel modo che creda migliore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-44