StatutoCapo X

Art. 47

In vigore dal 7 feb 1925
Dell'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di quinto grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti Superiori del Regno. Non può essere iscritto all'Università di Camerino uno studente,al quale sia stata applicata da altra Università o da altro Istituto Superiore la pena di 5° grado, prima che la pena sia stata interamente scontata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-47

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