StatutoCapo XI

Art. 49

In vigore dal 7 feb 1925
Per le diverse Facoltà e Scuole le tasse e sopratasse sono quelle indicate nella Tabella VI. Le tasse, di immatricolazione e di iscrizione sono devolute all'Università; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelle di laurea e diploma sono versate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale Universitario. I diritti di Segreteria sono indicati nella Tabella VII.
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