Statuto›Capo XI
Art. 49
In vigore dal 7 feb 1925
Per le diverse Facoltà e Scuole le tasse e sopratasse sono quelle indicate nella Tabella VI.
Le tasse, di immatricolazione e di iscrizione sono devolute all'Università; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelle di laurea e diploma sono versate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale Universitario.
I diritti di Segreteria sono indicati nella Tabella VII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-49