StatutoCapo X

Art. 48

In vigore dal 7 feb 1925
Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede. Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni saranno integralmente applicate nella libera Università di Camerino se lo studente punito vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-48

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