Statuto›Capo X
Art. 48
In vigore dal 7 feb 1925
Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.
Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni saranno integralmente applicate nella libera Università di Camerino se lo studente punito vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-48