Art. 44
StatutoCapo X

Art. 44

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In vigore dal 7 feb 1925
La diligenza dello studente è accertata dagli insegnanti ufficiali o dai liberi docenti nel modo che essi credano migliore. L'insegnante ha diritto e dovere di assicurarsi del profitto, con esercizi o con interrogazioni nella misura e nel modo che creda migliore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-44