Art. 42
StatutoCapo IX

Art. 42

42 / 49
In vigore dal 7 feb 1925
I professori, gli impiegati e i salariati di ruolo saranno, dal momento della loro assunzione in servizio, iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; ad essi ed alla loro famiglia spetterà il di ritto di pensione e di indennità stabilito dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349. Il contributo, che a norma delle leggi suddette è a carico del personale, sarà corrisposto mediante ritenuta rateale sullo stipendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-42