StatutoCapo VII

Art. 37

In vigore dal 7 feb 1925
Nel caso di dispensa dal servizio per riduzione o per soppressione di detto personale o per inabilità a causa di malattia sarà corrisposto ai detti impiegati, nel caso che non abbiano diritto alla pensione per collocamento a riposo, una liquidazione di tante mensilità di stipendio quanti saranno gli anni di servizio prestato.
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