Statuto›Capo VII
Art. 37
37 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Nel caso di dispensa dal servizio per riduzione o per soppressione di detto personale o per inabilità a causa di malattia sarà corrisposto ai detti impiegati, nel caso che non abbiano diritto alla pensione per collocamento a riposo, una liquidazione di tante mensilità di stipendio quanti saranno gli anni di servizio prestato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-37