Statuto›Capo X
Art. 46
46 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Le punizioni che le Autorità Accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:
1. Ammonizione,
2. Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una
o più sessioni di esami;
3. Interdizione temporanee da uno o più corsi sia ufficiali che
liberi, con divieto di presentarsi a sostenere
gli esami relativi;
4. Sospensione da una o più sessioni di esami;
5. Esclusione temporanea dall'Università, con conseguente
perdita delle sessioni di esami.
La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.
Per mancanze lievi si dà l'ammonizione che viene direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe. Per le mancanze grevi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4.
Per l'applicazione della pena di cui al n. 5 il Rettore deferisce lo studente al Senato accademico.
Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.
Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare.
Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine.
Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.
Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Università.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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