StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 7 feb 1925
I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Collegio generale dei professori, quello scelto dal Ministro, ed i membri rappresentanti del Consiglio Comunale, Consiglio Provinciale, Cassa di Risparmio e Credito Marchigiano durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati.
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