Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 7 feb 1925
L'Università di Camerino ha due Facoltà e due Scuole:
a) la Facoltà di Giurisprudenza;
b) la Facoltà di Medicina e Chirurgia, composta dei quattro primi anni di corso. Tale Facoltà dovrà essere completata entro
tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 1924. Alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia è annessa la Scuola di ostetricia per le levatrici, regolata con le norme stabilite nel
Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 838:
c) la Scuola di farmacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-2