Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 7 feb 1925
I Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore tra i professori stabili su proposta delle rispettive Facoltà e Scuole. Durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-7