StatutoCapo II

Art. 7

In vigore dal 7 feb 1925
I Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore tra i professori stabili su proposta delle rispettive Facoltà e Scuole. Durano in carica un triennio e possono essere confermati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-7

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