StatutoCapo II

Art. 3

In vigore dal 7 feb 1925
Il Consiglio di amministrazione è composto: a) del Rettore, che lo presiede; b) di sei membri eletti dal Collegio generale dei professori, di cui tre professori stabili della Facoltà di Giurisprudenza, due della Facoltà Medica e il Direttore della Scuola di farmacia; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro della Pubblica istruzione; d) di cinque membri rappresentanti del Consiglio Comunale di Camerino, e cioè del Sindaco o di chi per esso, e di quattro Assessori; e) di un rappresentante del Consiglio Provinciale di Macerata; f) di un rappresentante della Cassa di Risparmio di Camerino; g) di un rappresentante del Credito Marchigiano di Camerino. Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di cinque membri, compreso il Rettore che la presiede. Le attribuzioni della Giunta esecutiva saranno determinate nel regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-3

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