Statuto›Capo II
Art. 6
In vigore dal 7 feb 1925
Il Rettore dura in ufficio un triennio e dovrà essere scelto alternativamente nella Facoltà di Giurisprudenza e nella Facolà di Medicina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-6