StatutoCapo II

Art. 6

In vigore dal 7 feb 1925
Il Rettore dura in ufficio un triennio e dovrà essere scelto alternativamente nella Facoltà di Giurisprudenza e nella Facolà di Medicina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-6

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