Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 7 feb 1925
Il Rettore è eletto dal Collegio dei professori di ruolo tra i professori stabili dell'Università. Per la validità della elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti e l'intervento nella prima convocazione di due terzi dei componenti il Collegio, e nella seconda della metà. In caso di parità di voti è eletto il professore stabile più anziano di grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-5