Statuto›Capo II
Art. 4
4 / 49In vigore dal 7 feb 1925
I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Collegio generale dei professori, quello scelto dal Ministro, ed i membri rappresentanti del Consiglio Comunale, Consiglio Provinciale, Cassa di Risparmio e Credito Marchigiano durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-4