Art. 1

In vigore dal 3 dic 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001; Vista la deliberazione 12 giugno 1924, n. 3681, della Giunta provinciale dell'Istria; Viste le deliberazioni 2 e 11 luglio 1924 del comune di Pisino; Sulla proposta, del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: A datare dal 1° luglio 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Pisino è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e prende la denominazione di «Scuola di pratica agricola». Del consorzio fanno parte lo Stato, la provincia dell'Istria ed il comune di Pisino e quegli altri Enti pubblici e privati che assegnassero al mantenimento della Scuola contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-1

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