Art. 6

In vigore dal 3 dic 1924
Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-6

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