Art. 5

In vigore dal 3 dic 1924
Il personale della Scuola si compone di un direttore insegnante di agraria, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, di un insegnante incaricato delle materie di cultura generale, e del personale tecnico, amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore. Il personale addetto alla Scuola, alla emanazione del presente decreto, sarà mantenuto in servizio su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-5

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