Art. 3
In vigore dal 3 dic 1924
La Scuola di pratica agricola, indirizzata più particolarmente alla frutticoltura, ha lo scopo di formare una vera e propria maestranza agricola.
Ad essa saranno ammessi, in seguito ad esame, solo figli di agricoltori della regione Giulia, che abbiano conseguita la licenza elementare e raggiunto il 16° anno di età e non superato il 18°.
Il corso regolare d'istruzione dura un anno, dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, con vacanza limitata al solo mese di agosto.
È obbligatorio l'internato per i giovani le cui famiglie non siano di Pisino. Gli esterni sono soggetti alla stessa disciplina degli interni per quanto riguarda l'orario scolastico, di lavoro e di studio.
Alla fine del corso sarà rilasciato, in seguito a superato esame, un certificato di frequenza e profitto.
Alla Scuola potrà essere annesso un corso di economia e di educazione domestica per le giovani contadine da svolgersi nel mese di agosto, secondo norme da fissarsi nel regolamento della Scuola.
La Scuola terrà corsi temporanei serali e domenicali per contadini adulti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-3