Art. 4
In vigore dal 3 dic 1924
La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti della provincia dell'Istria, da un rappresentante del comune di Pisino e da un rappresentante di ciascuno degli Enti pubblici che contribuissero al mantenimento di essa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.
Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo e con le funzioni di segretario.
Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi ed i mezzi previsti dall' del presente decreto.
I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-4