Art. 2

In vigore dal 3 dic 1924
Contribuiscono al mantenimento della Scuola, lo Stato con annue L. 40,000 stanziate nel cap. 50, allegato n. 2, n. 44, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-1925, e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire; la provincia dell'Istria con annue L. 30,000; il comune di Pisino con annue L. 10,000. Quanto presentemente è destinato al funzionamento della Scuola pratica di agricoltura di Pisino è invertito a favore del nuovo Ente. Gli utili netti dell'azienda agraria, una volta provvisto alla completa sistemazione di essa e alla formazione del capitale circolante di cui abbisogna per la sua normale gestione, sono destinati al funzionamento della Scuola ed al suo incremento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-23;1779#art-2

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